PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della Fondazione).

      1. Lo Stato, anche in collaborazione con la regione Emilia-Romagna, i comuni e le province di Modena e di Reggio Emilia e con altri comuni delle medesime province che intendano aderire all'iniziativa, nonché con l'azienda sanitaria locale di Reggio Emilia, promuove l'istituzione della «Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia», di seguito denominata «Fondazione», al fine di conservare e valorizzare il patrimonio architettonico, storico e documentale degli ex «Istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia».

Art. 2.
(Natura giuridica).

      1. La Fondazione, con sede in Reggio Emilia, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia funzionale e amministrativa ed è aperta al contributo, anche di natura finanziaria, di soggetti nazionali ed esteri.

Art. 3.
(Disciplina).

      1. La Fondazione è regolata, nei suoi organi e nella sua attività, dalle disposizioni di cui alla presente legge, dal decreto di cui all'articolo 6, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

 

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Art. 4.
(Fini).

      1. La Fondazione persegue i seguenti fini:

          a) conservare e valorizzare, attraverso la realizzazione di una struttura museale nazionale, il patrimonio storico-documentario degli «Istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia», costituito dalla biblioteca, dall'archivio, dagli strumenti di contenzione e di terapia, dai laboratori scientifici e iconografici, dai manufatti, dall'archivio video e fotografico e da quello iconografico relativo agli ex ricoverati;

          b) promuovere e curare ricerche, pubblicazioni e ogni altra opportuna iniziativa culturale, dirette alla conoscenza della storia della psichiatria e degli istituti di cura, negli aspetti scientifici e sociali, nonché al rapporto con le comunità.

Art. 5.
(Organi).

      1. Lo statuto definisce gli organi della Fondazione, tra i quali devono essere compresi:

          a) l'assemblea;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) il presidente;

          d) il collegio dei revisori dei conti.

      2. Lo statuto definisce le funzioni, la composizione e le modalità di nomina degli organi della Fondazione.

Art. 6.
(Finanziamento).

      1. Lo Stato partecipa alle spese per il funzionamento della Fondazione, la quale può inoltre avvalersi per l'esercizio delle

 

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sue funzioni, di contributi, oltre che di altri enti pubblici, anche di soggetti privati, sotto forma di donazioni e di lasciti.
      2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006.
      3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.